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Chat, e-mail e documenti scritti (forse) da AI: come può difendersi l’avvocato dalla prova “fabbricata"

C’è un momento, sempre più frequente, che molti avvocati raccontano sottovoce nei corridoi dei tribunali o nelle call con i consulenti tecnici. Accade quando, sfogliando un fascicolo, una chat WhatsApp “decisiva” o un’e-mail apparentemente risolutiva suonano… troppo perfette. Periodi ben calibrati, nessuna esitazione, nessun refuso, un linguaggio sorprendentemente ordinato per essere nato in una conversazione reale. È lì che nasce il dubbio, quello che non compare negli atti ma resta sospeso: e se quel testo non fosse stato scritto da una persona?


E se quella chat incriminante o quel documento chiave in causa fosse stato scritto da un’AI? L’avvocato come fa a dimostrarlo? Fino a poco tempo fa, una domanda del genere sarebbe sembrata accademica, buona per un convegno sul futuro del diritto. Oggi, invece, entra nelle aule giudiziarie con la stessa naturalezza con cui entrano screenshot, PDF e stampe di e-mail. L’intelligenza artificiale generativa non bussa più alla porta: è già seduta al tavolo, e spesso scrive meglio di molti esseri umani.


Nel 2025, secondo studi forensi recenti citati nel settore, circa il 40% dei testi che finiscono in contesti contenziosi contiene tracce di AI generativa. Il dato, al netto delle approssimazioni statistiche, fotografa una realtà evidente a chi lavora sulla prova digitale: non stiamo parlando di deepfake hollywoodiani, ma di documenti quotidiani, contratti, messaggi, accordi “informali” che diventano improvvisamente formali quando entrano in giudizio. Non è fantascienza. È pratica forense. E per questo servono indicatori tecnici e una strategia difensiva lucida, prima ancora che creativa.


Il primo campanello d’allarme arriva spesso dal linguaggio. I testi generati da sistemi automatici tendono a lasciare una firma, non visiva ma stilistica. Ripetizioni sintattiche, formule iper-formali, transizioni che sembrano prese da un manuale di scrittura istituzionale. Espressioni come “in conclusione”, “alla luce di quanto sopra”, “è opportuno evidenziare che” compaiono con una frequenza sospetta, soprattutto in contesti dove l’essere umano, di solito, è più disordinato. Non si tratta di una prova, ma di un indizio. Un watermark linguistico che non dice “questo testo è artificiale”, ma sussurra che non è nato da una tastiera distratta alle due di notte.


Poi ci sono i metadati, la parte meno romantica ma più solida della prova digitale. Ogni documento porta con sé una storia invisibile: data di creazione, modifiche, software utilizzati, percorsi di salvataggio. Un file Word che dichiara di essere stato creato e modificato da un tool compatibile con sistemi di generazione automatica, o che mostra timestamp incompatibili con la narrazione delle parti, apre scenari interessanti. Non serve immaginare complotti: basta osservare.


Spesso l’AI non mente, ma non si preoccupa nemmeno di nascondersi troppo bene.

Il terzo livello è quello più raffinato, ed è qui che la difesa tecnica incontra la linguistica forense. L’analisi stilometrica consente di confrontare testi diversi attribuiti alla stessa persona, cercando coerenze e incoerenze. Un improvviso cambio di lessico, l’assenza totale di errori umani tipici, la mancanza di slang,, di inflessioni regionali o di quelle piccole imprecisioni che rendono autentica la scrittura umana. Quando un soggetto che per anni ha scritto in modo approssimativo produce, d’un tratto, un testo impeccabile, non è diffamazione chiedersi come sia avvenuto il miracolo.


Nel lavoro di tutti i giorni , questi indicatori diventano strumenti operativi. Non parliamo di software esoterici, ma di risorse accessibili che già circolano negli studi tecnici e legali:


Indicatore Tool forense gratuito Esempio in causa 

Watermark linguistico - *GPTZero - Frasi tipiche del modello di base 

Metadati EXIF / documenti - Exif Tool - Timestamp e software sospetti 

Analisi dello stile - Originality . ai - Punteggio AI superiore del 80% 

*( attenzione GPTZero è per i testi giuridici rischio falsi positivi se usato per testi o articoli )

Naturalmente, nessuno di questi elementi, preso singolarmente, basta a far cadere una prova. Ma messi insieme costruiscono una narrativa alternativa credibile, tecnica, verificabile. Ed è qui che la partita processuale cambia.


I casi concreti iniziano ad affiorare anche nella giurisprudenza. Si discute, ad esempio, di e-mail “firmate” che simulano accordi mai realmente negoziati, generate per dare corpo a una volontà contrattuale che in realtà non c’è mai stata.


In assenza, allo stato, di pronunce espresse della Corte di Cassazione italiana su documenti redatti mediante sistemi di intelligenza artificiale, i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità in tema di autenticità, paternità e attendibilità della prova documentale digitale assumono oggi un rilievo decisivo anche rispetto ai testi potenzialmente generati da AI.


Il rischio processuale è duplice. Da un lato, l’ammissibilità della prova, soprattutto quando si invoca l’articolo 2719 del codice civile e si discute di copie informatiche e conformità all’originale. Dall’altro, il terreno scivoloso della falsità ideologica, che può coinvolgere anche chi produce in giudizio un documento senza verificarne la genesi. E poi c’è l’effetto domino sulla consulenza tecnica: una CTU costruita su documenti “fabbricati” rischia di diventare un castello di carte, con conseguenze difficilmente reversibili.


L’errore più comune degli avvocati, in questo scenario, è sorprendentemente umano: fidarsi del contenuto senza chiedersi come sia nato. La forza persuasiva di un testo ben scritto può annebbiare anche lo sguardo più allenato. Ma oggi la difesa non può permettersi ingenuità.

Una strategia difensiva efficace parte sempre da un gesto semplice: chiedere. Richiedere l’estrazione forense completa del dispositivo o del server di posta da cui il documento proviene, senza accontentarsi di una stampa o di un PDF allegato. È lì che si trovano le tracce reali, non nella superficie del testo. Subito dopo, il confronto con i log di accesso a servizi di AI, quando disponibili, diventa cruciale. La cronologia del browser, le chiamate API  , le sessioni di utilizzo raccontano spesso una storia diversa da quella narrata in giudizio.

Il coinvolgimento di un perito di parte non è un orpello, ma una necessità. Un report tecnico che documenti hash, catena di custodia e metodologia di analisi restituisce dignità scientifica al dubbio difensivo. Non si tratta di accusare, ma di chiedere chiarezza. Anche in udienza, la domanda giusta può fare la differenza. Chiedere quale software abbia generato un testo non è provocazione, ma esercizio del diritto di difesa in un contesto tecnologicamente mutato.


Alla fine, il punto non è demonizzare l’intelligenza artificiale. L’AI non mente, ma fabbrica. Produce testi plausibili, coerenti, convincenti. Sta all’avvocato, oggi più che mai, distinguere tra plausibilità e verità, tra forma e sostanza.


La digital forensics non è un’arma offensiva, ma uno strumento di equilibrio, capace di riportare la prova documentale su un terreno verificabile.


Se stai gestendo un caso in cui una chat, un’e-mail o un documento “suonano” troppo bene per essere veri, forse è il momento di fermarsi un attimo e guardare sotto la superficie.

La tecnologia ha cambiato le regole del gioco, ma non ha abolito il metodo.

Avvocati, vi è mai capitato un documento sospetto? Raccontatelo, confrontiamoci.


Yuri Lucarini Indagini Digitali Forensi – Criminologo


Fonti per approfondire sul fenomeno e affidabilità pratica:



 
 
 

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